Campagna popolare per una legge che
RICONOSCA L’AGRICOLTURA CONTADINA
E LIBERI IL LAVORO DEI CONTADINI DALLA
BUROCRAZIA
ESISTE un
numero imprecisato di persone che praticano un’agricoltura di piccola scala,
dimensionata sul lavoro contadino e sull’economia familiare, orientata
all’autoconsumo e alla vendita diretta; un’agricoltura di basso o nessun impatto
ambientale, fondata su una scelta di vita legata a valori di benessere o
ecologia o giustizia o solidarietà più che a fini di arricchimento e profitto;
un’agricoltura quasi invisibile per i grandi numeri dell’economia, ma
irrinunciabile per mantenere fertile e curata la terra (soprattutto in montagna
e nelle zone economicamente marginali), per mantenere ricca la diversità di
paesaggi, piante e animali, per mantenere vivi i saperi, le tecniche e i
prodotti locali, per mantenere popolate le campagne e la
montagna.
Per quest’agricoltura che rischia di scomparire sotto il peso delle documentazioni imposte per lavorare e di regole tributarie, sanitarie e igieniche gravose,
per ottenere un riconoscimento che la distingua
dall’agricoltura imprenditoriale e industriale, per ottenere la rimozione degli
ostacoli burocratici e dei pesi fiscali che ostacolano il lavoro dei contadini e
la loro permanenza sulla terra,
CHIEDIAMO CHE
punto 1
Chi coltiva un appezzamento di terra, qualunque sia la sua dimensione, per l’autoconsumo familiare e per la vendita diretta e senza intermediari, possa liberamente:
a. trasformare e confezionare i propri prodotti
nell’abitazione o nei suoi annessi, attraverso le attrezzature e gli utensili
usati nella consueta gestione domestica;
b. vendere i propri prodotti agricoli (comprese le sementi
autoriprodotte), alimentari e di artigianato manuale ai consumatori finali,
senza che ciò sia considerato atto di commercio.
punto 2
I contadini che, come occupazione prevalente, praticano la coltivazione del fondo e del bosco o l’allevamento o la raccolta di erbe e frutti spontanei, esclusivamente per l’autoconsumo familiare e per la vendita diretta ai consumatori finali e agli esercenti locali di vendita al dettaglio e ristorazione, e che non siano anche lavoratori dipendenti o liberi professionisti né abbiano dipendenti, salvo eventuali avventizi impiegati in attività di raccolta
SIANO ESONERATI DA
a. il regime Iva, la tenuta di registri contabili, l’obbligo
di iscrizione alla camera di commercio; ogni imposta o tassa relativa
all’occupazione prevalente, alla propria abitazione e al fondo, comprese quelle
di registrazione e proprietà relativa all’acquisto di terreni confinanti con i
propri e confinanti tra loro;
b. l’applicazione del sistema HACCP e, più in generale, le
norme vigenti in materia di igiene e sicurezza degli
alimenti;
c. i vincoli progettuali e urbanistici
per:
- la costruzione di stalle, serre e altri annessi sui
propri terreni e per l’esclusiva occupazione prevalente, purché realizzati con
una dimensione massima di 30 mq e a un piano fuori terra, secondo tipologie bene
inserite nel contesto ambientale, con strutture solo rimovibili e senza
possibilità di cambio della destinazione d’uso;
- la ricostruzione di manufatti preesistenti in
terra, in legno o in pietra a secco;
ABBIANO DIRITTO DI
d. macellare direttamente nel proprio fondo il bestiame nato
e allevato nel podere, limitatamente a un numero di capi proporzionati ai membri
della famiglia e ai propri ospiti, e seppellirne i resti secondo le consuetudini
locali, fatti salvi gravi motivi sanitari o la non idoneità dei
terreni;
e. esercitare nella propria abitazione e sul proprio fondo
attività di ospitalità rurale, fino a un massimo di dieci coperti e posti letto,
senza necessità di autorizzazioni e senza essere soggetti a regole fiscali e
sanitarie;
f. pagare i minimi contributi assistenziali e
previdenziali;
g. ricevere, attraverso le regioni, servizi gratuiti a
domicilio di:
- assistenza veterinaria e
agronomica;
- assistenza burocratica e ricezione per qualunque
domanda, dichiarazione, denuncia o modulistica di altro genere a qualunque
titolo richiesta dall’amministrazione pubblica o comunque dovuta per
legge.
punto 3
I contadini definiti nel punto 2 siano registrati in uno specifico albo del comune di residenza e possano attestarsi con autocertificazione, vera fino a prova di falso.
punto 4
Il lavoro prestato ai contadini definiti nel punto 2, nel
loro fondo, gratuitamente o come apprendistato o come scambio di opere, sia
assimilato al volontariato e – salvo l’uso di scale o di macchine e attrezzature
elettriche o a motore - non sia assoggettato a obblighi contributivi e
previdenziali.
punto
5
Siano abolite le limitazioni sui contratti agrari in
natura, purché favorevoli ai conduttori per una misura non inferiore al 70% del
raccolto.
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